Statuto Associazione

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S T A T U T O

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, l’organizzazione di volontariato denominata: <<Volontari Antincendi Boschivi - Protezione Civile - ODV>> assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via General Giardino, 2 nel Comune di Romano d’Ezzelino (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell’ambito della protezione civile e della salvaguardia delle condizioni dell’ambiente

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/17 sono:

Lettera y) protezione civile ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile   e successive modificazioni;

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

  1. interventi per la prevenzione e lo spegnimento di incendi;
  2. interventi di protezione civile così come inteso dal Decreto Lgs. n. 1/2018;
  3. attività di salvaguardia ambientale quali, a mero titolo di esempio, il ripristino di sentieri, rogge, …;
  4. sistemazione siti di interesse storico e paesaggistico;
  5. altre attività di interesse pubblico;

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e su richiesta anche in territorio nazionale ed internazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ratificata dall’assemblea utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  4. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
  5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
  6. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  7. denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

e il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
  4. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Qualità di volontario)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

  

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  1. Assemblea dei soci
  2. Organo di amministrazione
  3. Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

 

ART. 11

(L’assemblea )

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail ovvero altra comunicazione elettronica personale, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta da parte di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

 

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. approva il bilancio di esercizio;
  3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  4. determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
  5. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera sull'esclusione degli associati;
  8. ratifica l’ammissione degli associati;
  9. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  10. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta; ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

 

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di metà più 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In seconda convocazione l’assemblea delibera con la presenza di metà più 1 degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  1. amministra l’organizzazione;
  2. attua le deliberazioni dell’assemblea;
  3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  4. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  7. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  8. disciplina e delibera l’ammissione degli associati
  9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio,previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18

(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

 

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21

(Bilancio sociale)

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

 

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 26

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

                                                     ART.28

                                              (Libri Sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 60 giorni dalla data di notifica di avvenuta ricezione formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il presente Statuto consta di 30 articoli e ne fa parte integrante il nuovo regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari che consta di 9 (nove) articoli, allegato al presente atto.

Il presente Statuto ed il nuovo regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed abrogheranno lo statuto precedente, il relativo regolamento di esecuzione allo statuto e la connessa scheda allegata contrassegnata con lettera “A”.

                                                    

ART.30

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

          

    

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI PIU’ PARTICOLARI.

ART. 1 (Rif. Art. 2 dello Statuto)

Il presente regolamento di esecuzione, costituisce parte integrante dello Statuto dell’associazione adesso denominata <<Volontari Antincendi Boschivi - Protezione Civile - ODV.>>, costituita il 24/05/1993 per atto notarile nr. 2656 dal Notaio Sandro Grispigni Manetti di Bassano del Grappa, il quale disciplina gli aspetti esecutivi e di comportamento più particolari.

Ogni altro aspetto non contemplato sul presente regolamento di esecuzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 2 (Rif. Art. 6 Ammissione)

Il Socio è una persona fisica e deve aver conseguito la maggiore età per essere ammesso nell’associazione, avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, essere di buona condotta morale e civile ed essere idoneo alle attività che l’associazione si prefigge.

Il Socio non deve aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’appartenenza all’associazione.

ART. 3 (Rif. Art. 7 Doveri degli associati)

Il socio deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, onestà, imparzialità e cortesia e deve svolgere i compiti stabiliti con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità, in quanto la concreta collaborazione è un elemento essenziale per raggiungere gli obiettivi.

Il Socio deve condividere pienamente i principi dello Statuto ed i principi etici e culturali in esso contenuti, deve rispettare le leggi in generale nonché le norme e i regolamenti vigenti, sia nazionali che comunitari.

I soci assicurano la massima riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle attività svolte per conto dell’Associazione. Gli stessi sono tenuti a trattare dati ed informazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l’autorizzazione.

ART. 4 (Rif. Art. 7 Diritti degli associati)

Nel rispettare del principio di trasparenza, inteso come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni riguardanti l’attività sociale, ed in particolare quelle attinenti alla gestione e utilizzo delle risorse finanziarie, il socio può controllarne l’andamento dell’associazione, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, con istanza scritta ed indirizzata al Presidente. Il Presidente con delibera dell’organo di amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta provvederà alla convocazione del socio richiedente e metterà a disposizione quanto previsto.

I soci possono richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata solamente se l’organo amministrativo ha deliberato anticipatamente l’attività e i relativi oneri finanziari.

ART. 5 (Rif. Art. 8 Assemblea)

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci con istanza scritta all’organo di amministrazione, il quale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta provvederà ad indire l’assemblea come previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

L’organo di amministrazione, potrà rigettare l’istanza se riscontra che l’istanza non ha attinenza con le linee guida dettate dal presente Statuto o dalle Leggi vigenti.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 (Rif. Art. 9 Perdita della qualifica di socio)

L’associato che trasgredisce il presente Statuto ed il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, può essere escluso dall’organizzazione.

Il Presidente su delibera dell’organo di amministrazione, comunica con atto motivato, l’avvio del procedimento di esclusione all’interessato e dalla data di ricevimento dell’avviso, il Presidente entro 60 (sessanta) giorni, indice l’assemblea, come previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

L’assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato e valutato possibili scritti o eventuali testimonianze, dovrà deliberare con voto segreto.

La delibera di esclusione dall’associazione ha efficacia con la maggioranza qualificata dei voti espressi dei soci presenti 50%+1 (cinquantapercento+uno).

Si può applicare il presente articolo anche nei casi che l’appartenente all’associazione violi le leggi in generale nonché le norme e i regolamenti vigenti, sia nazionali che comunitarie.

Per motivi cautelari il Presidente su delibera dell’organo di amministrazione, congiuntamente al provvedimento di avviso di esclusione, può stabilire anche la sospensione temporanea dall’organizzazione dell’associato e di tutte le funzioni o cariche ricevute fino alla delibera dell’ assemblea.

Nel caso il Presidente sia oggetto di avviso di esclusione, sarà il Vice Presidente su delibera dell’organo di amministrazione a completare l’iter amministrativo.

ART. 7 ( Rif. Art. 16 Il Presidente)

Il Presidente è tenuto a svolgere il proprio ruolo con serietà, professionalità e presenza, con cognizione di fatto e di causa, è rappresentante legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Con delibera dell’organo di amministrazione sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale.

Organizza e verifica che le attività amministrative-fiscali e tecnico-operative dell’associazione siano svolte secondo le linee guida dettate dall’organo di amministrazione, evitando qualsiasi modalità non conforme.

Il Presidente compone le squadre tecnico-operative di intervento e con delibera dell’organo amministrativo, può nominare dei collaboratori tra i soci delegando specifiche mansioni o compiti particolari sulla base delle esigenze dell’associazione.

Il Presidente, in caso di emergenza od urgenza può assumere iniziative proprie nel limite dell’indispensabile con l’obbligo di convocare in tempi rapidi l’organo amministrativo che deliberà nel merito.

Può essere eletto Presidente chi abbia almeno cinque anni di iscrizione all’Associazione.

ART. 8 (Rif. Art. 15 Organo di amministrazione)

Sono designati a far parte dell’organo di amministrazione i 6 (sei) candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza. Nel caso di parità di voti la designazione a far parte dell’organo di amministrazione sarà determinata dall’anzianità di iscrizione e a parità di tale data dall’anzianità anagrafica.

I soci componenti dell’organo di amministrazione, escluso il Presidente, sono denominati “Direttivo” e nel caso di recesso, esclusione o morte possono essere avvicendati dal socio che in successione ha ottenuto più voti di preferenza.

ART. 9 (Rif. Art. 5 Finalità – Attività e Art. 18 I beni)

L’associazione per esercitare le attività e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si avvale di beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili sono di proprietà dell’associazione se direttamente acquistati o donati e vengono regolati dalla norme vigenti, mentre per tutti quelli provenienti da contributi pubblici, convenzioni pubbliche o contratti d’uso sono regolati dalle norme ad essi disciplinate.

L’inventario dei beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili è aggiornato annualmente e depositato presso la sede legale e può essere consultato dagli aderenti nei modi previsti dall’articolo 4 (quattro) del presente regolamento di esecuzione.

I beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, devono essere utilizzati, conservati e costuditi da ogni socio con la diligenza del buon padre di famiglia.

Romano d’Ezzelino 27 giugno 2019